Decreto di Natale: misure in vigore in Italia dal 24 Dicembre

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”

Data:

18 Dicembre 2020

Tempo di lettura:

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Di seguito si riporta una sintesi delle varie misure che saranno in vigore durante il periodo natalizio, nei giorni festivi, pre festivi e feriali.

Tutta l’Italia in zona rossa nei festivi e prefestivi nei giorni che vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio (24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5, 6 gennaio). Nei restanti giorni feriali (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio), invece, tutta la Penisola sarà zona arancione. Gli spostamenti durante questo lockdown di Natale, oltre che per situazioni di necessità, lavoro, malattia, sono consentiti solo fino a un massimo di due persone – al netto dei minori di 14 anni – per raggiungere l’abitazione di congiunti non conviventi e festeggiare insieme il Natale.

Non sono previste, per quanto riguarda questa deroga, indicazioni sui legami di parentela con le persone alle quali si fa visita.

Divieto assoluto di uscire di casa, se non per comprovate esigenze lavorative, di salute, e necessità. Vi è anche la possibilità di recarsi in massimo due persone, al netto di minori di anni 14, presso un’abitazione diversa per festeggiare il Natale, nei seguenti giorni in cui l’Italia sarà di fatto in zona rossa: 24/25/26/27/31 Dicembre e  1/2/3/5/6 Gennaio.

Le regole da rispettare in questi giorni sono quelle proprie della zona rossa, ovvero:

  • spostamenti vietati, anche nello stesso Comune, se non per motivi di salute, lavoro o necessità;
  • spostamenti in Comuni diversi solo per fare la spesa se per motivi di maggiore risparmio, o comunque per motivi di salute, lavoro o necessità;
  • autocertificazione obbligatoria per spostarsi;
  • negozi chiusi;
  • aperti supermercati e negozi che vendono beni alimentari o di necessità (edicole, tabacchi, parrucchieri e barbieri, lavanderie);
  • bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie chiusi, con l’asporto consentito dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio sempre consentita;
  • ok alle passeggiate vicino alla propria abitazione;
  • ok all’attività fisica vicino alla propria abitazione se effettuata da soli, a distanza di sicurezza e con mascherina;
  • ok a giri in bicicletta vicino alla propria abitazione o per andare a lavoro;
  • chiusi musei, mostre, teatri e cinema.

Valgono le regole della zona arancione, invece, nei seguenti giorni: 28/29/30 Dicembre e 4 Gennaio.

Ai limiti della zona arancione, di seguito ricapitolati, il Governo aggiunge il divieto di spostamento al di fuori del proprio Comune a meno che non si tratti di comuni con meno di 5.000 abitanti e la tratta non può superare i 30 chilometri:

  • spostamenti consentiti nel proprio comune dalle 5 alle 22 senza autocertificazione;
  • no agli spostamenti in altri Comuni o in altre Regioni, al netto di motivi di necessità, lavoro, salute;
  • spostamenti in Comuni diversi per comprovati motivi, ad esempio per usufruire di servizi non presenti all’interno del proprio Comune;
  • coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 se non per motivi di salute, lavoro, necessità e con autocertificazione;
  • consentito il rientro presso il proprio domicilio;
  • bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie chiuse. Solo asporto fino alle 22 con divieto di consumare nei pressi nei locali. Consegna a domicilio sempre consentita,
  • centri commerciali sono chiusi nei festivi e prefestivi al netto di servizi essenziali ivi presenti;
  • negozi aperti;
  • ok a passeggiate dalle 5 alle 22;
  • ok l’attività motoria dalle 5 alle 22;
  • ok ai giri in bicicletta.
  • Congiunti non conviventi e under 14
  • Confermata la deroga che prevede di poter far visita ai congiunti non conviventi anche durante la zona rossa.

La formula contenuta nel nuovo Decreto Legge sul Natale è la seguente:

«Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito nei limiti di due persone per ciascuna di esse, ulteriori a quelle ivi già conviventi».

Tradotto: si possono invitare per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale solo due persone, congiunte, ma senza tuttavia contare i minori di 14 anni. Una famiglia formata da madre, padre e due bambini Under 14 vengono contate come due persone e quindi possono spostarsi per andare a pranzo da nonni.

Al netto di comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità, da attestare per mezzo di autocertificazione, sono possibili gli spostamenti fino a un massimo di due persone alle quali si aggiungono i minori di 14 anni.

Nel decreto sugli spostamenti approvato a inizio mese si prevede il divieto di spostamenti nelle seconde case in altra Regione nel periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio. Nei giorni di lockdown natalizio è quindi vietato lo spostamento anche in comuni diversi.

Faq sulle misure per il periodo 24 dicembre – 6 gennaio

 

Ultimo aggiornamento: 18/12/2020, 16:54

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