I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- licenza di scuola media di primo grafo per le Corti d’Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati, sono invitati a chiedere al Sindaco l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v. Essendo l’Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con la iscrizione d’ufficio di tuti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.